Patenti (2)
La guida accompagnata (GA) è un sistema per permettere ai giovani minori di 18 anni di prendere confidenza con le autovetture in modo progressivo, attraverso la costante presenza di un accompagnatore al loro fianco. Il sistema è stato ereditato dalla Francia, dove si chiama "conduite encadrée": lì ha già dimostrato nel corso degli anni di avere una sua ragion d'essere, ed infatti le assicurazioni propongono premi più bassi a chi ha preso la patente seguendo questo percorso, sapendo che permette di acquisire uno stile di guida più prudente e sicuro.
In Italia la guida accompagnata è "partita" ufficialmente con l'emanazione del decreto ministeriale DM 11 novembre 2011, n. 213, il regolamento di attuazione dell'art. 115 del codice della strada commi 1 bis-1 septies.
In pratica, dopo avere fatto un minimo di 10 ore di pratica in autoscuola, i ragazzi titolari di patente A1 di almeno 17 anni possono scegliere, in accordo con i genitori o tutori, fino a un massimo di 3 accompagnatori e cominciare a guidare con loro fino a quando non diventano maggiorenni. Poi, al compimento dei 18 anni potranno procedere con la normale richiesta di Foglio Rosa e conseguire la patente B; solo dopo averla conseguita avranno la possibilità di guidare da soli.
Le 6 ore di pratica fatte per la guida accompagnata sono tenute valide per il conseguimento della patente B (Moduli C, D ed E), dunque non occorre ripeterle.
Sugli autoveicoli utilizzati per la guida accompagnata deve essere apposto, sia sulla parte posteriore che su quella anteriore, un contrassegno con le lettere "GA".
Età minima
14 anni
Età massima
Segue le scadenze previste per la patente A, ossia: è valida ogni 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni per chi ha un'età compresa tra 50 e i 70 anni, 3 anni per chi ha superato i 70 anni, 2 anni dopo gli 80 anni.
Veicoli che si possono guidare | |
• | Ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. |
• | Veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici. |
• | Quadricicli leggeri la cui massa in ordine di marcia è inferiore o pari a 425 kg, (categoria L6e), con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e cilindrata fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata (o potenza fino a 4 o 6 kw per gli altri motori). |
Esami
Gli esami consistono in una prova di teoria e in una di pratica di guida.
Per fare gli esami i candidati hanno a disposizione
- per la teoria:
2 prove in 6 mesi, a partire dalla data di presentazione della domanda - per la pratica di guida:
2 prove in 5 mesi, a partire dal mese successivo alla data di superamento dell'esame di teoria e, quindi, del rilascio del foglio rosa.
Il rilascio del “foglio rosa” avviene solo dopo aver superato la prova teorica.